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Pro e contro di un’associazione culturale: scopriamo i vantaggi

 

Le associazioni sono enti collettivi non economici senza scopo di lucro costituite per il perseguimento di interessi collettivi di varia natura (culturali, sportivi, sociali, ecc.).
L’oggetto sociale, quale scopo primario che il sodalizio mira a perseguire mediante le proprie attività, viene deciso dai fondatori in sede di costituzione del sodalizio e, eventualmente, modificato/aggiornato successivamente dagli associati riuniti in assemblea (normalmente convocata in seduta “straordinaria”).

Le associazioni sportive dilettantistiche nascono e operano per la pratica dello sport in forma non professionistica ovvero per lo svolgimento di avviamento allo sport e/o attività formativo-didattiche.

Diversamente dalle associazioni culturali le società e associazioni sportive dilettantistiche possono contare sull’agevolazione rappresentata dalla possibilità di corrispondere compensi, rimborsi forfettari, indennità di trasferta e premi sportivi ai sensi degli artt. 67, comma 1, lett m) e 69, comma 2, T.U.I.R., considerati fiscalmente neutrali in capo a ciascuno sportivo dilettante percipiente entro il limite annuo di 10.000 euro.

Gli enti sportivi dilettantistici dovranno presentare uno statuto a norma dell’art. 90, comma 18, L. 289/02, affiliarsi ad almeno una Federazione sportiva dilettantistica, Ente di promozione sportiva o Disciplina sportiva associata nonché iscriversi annualmente nel registro delle associazioni e società sportive tenuto dal Coni.

Associazioni culturali e sportive dilettantistiche potranno, avendone i presupposti di legge, entrambe applicare la disciplina dei corrispettivi specifici di cui agli artt. 148, T.U.I.R. e 4, comma 4, d.p.r. n. 633/72 nonché le agevolazioni della l. 398/91.

Ciò premesso, pur nella diversità di obiettivi e di agevolazioni e normative applicabili, manca nel nostro ordinamento un chiaro divieto di costituire associazioni sportive dilettantistiche che siano anche di promozione sociale ovvero culturali.

L’importante, così come già chiarito nel quesito posto, è una chiara e corretta separazione delle attività di natura sportiva dilettantistica da quelle culturali non solo in termini sostanziali ma anche economici e finanziari (es. non potrà essere utilizzato lo strumento del compenso sportivo dilettantistico per gli insegnanti di pittura, strumenti musicali, ecc. così come non sarà ammessa per i partecipanti alle attività culturali dell’ente la detrazione prevista per la pratica sportiva dei minori).

In tema di modello Eas, non rientrando le associazioni culturali nell’alveo degli enti esonerati ovvero ammessi alla compilazione in forma semplificata (come sono le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni) si consiglia, in presenza di una associazione culturale sportive dilettantistica, la sua predisposizione in forma integrale.

Diversamente dalle associazioni culturali le società e associazioni sportive dilettantistiche possono contare sull’agevolazione rappresentata dalla possibilità di corrispondere compensi, rimborsi forfettari, indennità di trasferta e premi sportivi ai sensi degli art.

 

Il Codice del Terzo Settore e i vantaggi fiscali

Le associazioni culturali sono soggetti a cui si può applicare il Codice del Terzo Settore, d.lgs 117 del 2017, che riconosce a esse particolari sgravi fiscali e la possibilità di accedere a finanziamenti pubblici (che non entrano nella base imponibile). In base all’articolo 4 del codice si possono iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

 

Pro di un’associazione culturale iscritta al RUNTS

Ritornando all’argomento principale, cioè i pro e i contro di un’associazione culturale, gli enti iscritti nell’anagrafe del terzo settore godono di particolari vantaggi fiscali, sebbene gli stessi differiscano in base al fatto che l’attività sia di tipo commerciale o non commerciale.  Occorre ricordare che gli enti in base al decreto legge 119 del 2018, così come convertito in legge, non svolgono attività commerciale nel caso in cui i ricavi non superino di oltre il 5% i costi di gestione dell’attività stessa per ciascuno periodo di imposta e per non più di due periodi di imposta successivi.

Gli enti del terzo settore non commerciali possono aderire al regime fiscale forfettario di tassazione. Un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che in base all’articolo 79 del codice del terzo settore non costituiscono reddito imponibile i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche e quelli che sono il frutto di contributi erogati da amministrazioni pubbliche.

 

Pro e contro di un’associazione culturale: responsabilità

Tra gli svantaggi del costituire un’associazione culturale vi può essere sicuramente la responsabilità verso terzi per coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione e quindi gli appartenenti al consiglio direttivo e coloro che ne sono amministratori.

Per avere maggiori informazioni sulle modalità di esplicazione della responsabilità contrattuale, extra-contrattuale, responsabilità fiscale e per sanzioni puoi trovare un approfondimento: responsabilità debiti associazione culturale.

Come cambia il panorama associativo? L’esempio di un’associazione culturale post riforma ETS.

Un esempio concreto della problematica adattiva delle associazioni, e conseguentemente anche decisionale a carico dei loro fondatori,
è quello legato alla tipologia associativa più diffusa, quella generica o anche detta culturale.
Per tale formazione non è infatti prevista una struttura idonea all’interno del nuovo codice ETS, che non immagina quindi un futuro per l’esistenza della stessa.
Le associazioni di tipo culturale si trovano quindi di fronte ad un bivio che si dirama tra molteplici possibilità, non troppo convenienti,
in quanto essa potrà decidere di entrare a far parte del mondo del terzo settore o come ente ETS generico, o modificando la propria mission in parte
trasformandosi in APS o in impresa sociale.